Ecobonus 110
Decreto rilancio 2020 detrazione fiscale del 110%
Superbonus che prevede la detrazione al 110% in cinque quote annuali di pari importo che entrerà in vigore a partire dal
1° Luglio 2020.Si tratta di un forte intervento sull’edilizia privata che prevede un credito d’imposta del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.La nuova norma, che deve interessare l’intero edificio, è rivolta a tutti i proprietari immobiliari delle unità presenti in un condominio oppure se trattasidi singola unità abitativa (es.villa), solo a persone fisiche che la utilizzino come propria abitazione principale.*
Contattaci se vuoi usufruire di questa opportunita' di riqualificazione energetica con cessione del credito d'imposta ti possiamo seguire in tutti i passaggi necessari per lo sviluppo della pratica,con le nostre imprese specializzate realizzare tutti gli interventi di efficientamento energetico.
Requisito per la riqualificazione energetica
Prima di realizzare qualunque intervento di riqualificazione energetica di un edificio, è bene effettuare uno studio di fattibilità delle possibili soluzioni proposte,in modo da valutarne in anticipo risultati e implicazioni in termini economici.Lo studio di fattibilità efettuato da un tecnico specializzato valuta la convenienza e la logica di un intervento di riqualificazione,ne definisce le attività, stima i risultati attesi e fornisce un’analisi approfondita di tutte le condizioni esterne.È un’analisi tecnica che trasforma un’idea progettuale in concrete proposte di investimento basate sulla valutazione degli strumenti, delle tecniche e delle risorse necessarie a realizzare il progetto
Il superbonus del 110% si potrà applicare solamente se verrà effettuato almeno uno dei seguenti interventi primari “pesanti” relativi all’intero edificio, sia esso un condominio che una singola abitazione/villa quali:
1) Isolamento di almeno il 25% delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio
(il cosiddetto “cappotto termico”)
2) Sostituzione delle caldaie esistenti con impianti a pompa di calore per il riscaldamento/raffrescamento
e la fornitura di acqua calda sanitaria anche abbinati ad impianto solare fotovoltaico
Miglioramento di almeno due classi energetiche,se cio' non fosse possibile si potranno effettuare i lavori soltanto con l'asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi le motivazioni per cui tale obbiettivo non si puo' raggiungere.
In questo caso, e solo in questo caso, anche le finestre che verranno installate congiuntamente ad uno degli interventi primari suindicati potranno beneficiare del Ecobonus al 110%.Per poter accedere alla detrazione del 110%, gli interventi effettuati dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, e se non possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta, da dimostrare mediante APE rilasciata da tecnico abilitato.
L’installazione dei soli serramenti invece non darà diritto al superbonus del 110%, bensì all’Ecobonus del 50% con sconto diretto in fattura, che però prevede come periodo di detrazione, la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione stessa. Pertanto, allo stato attuale lo sconto in fattura sarà a 10 anni quando si sostituiscono i soli serramenti. Per quanto riguarda le tempistiche di manifestazione del credito nel cassetto fiscale, bisognerà attendere il decreto attuativo.
Lo sconto in fattura del 50% per gli infissi potrà essere applicato anche per i lavori di solo recupero edilizio come restauro,manutenzione e ristrutturazione (in 10 quote annuali: si attendono dettagli dal decreto attuativo per quando diventa fruibile per la cessione).
I tetti di spesa agevolabile per ogni lavoro saranno calcolati moltiplicando per il numero di unità immobiliari comprese nell’edificio.
Entrando nel dettaglio dei limiti di ciascun intervento, il superbonus del 110% spetterà per: cappotto termico conil limite di 60.000 euro per unità immobiliare, la sostituzione degli impianti esistenti con quelli a pompa di calore fino a un massimo di 30.000 euro a unità immobiliare se abbinato all’impianto solare fotovoltaico.
Il decreto guarda con favore al fotovoltaico in quanto se abbinato agli altri interventi primari 1 e/o 2, si può raggiungere un ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare e comunque entro un limite di spesa pari a 2.400 euro
per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.*